Farmaci, le prescrizioni mediche dovranno indicare anche il nome del principio attivo. Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge n° 95/2012 in corso di conversione, per la prima volta nella nostra legislazione si parla esplicitamente della prescrizione di un farmaco mediante anche l’indicazione del “principio attivo”. Lo spiega il Ministero della Salute in una nota.
Una volta entrato in vigore il provvedimento, sulla ricetta rossa dovrà comparire il nome della sostanza contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche, e sarà sufficiente questo per rendere valida la ricetta, ottenendo dal farmacista il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.
La norma prevede anche la facoltà per il medico di aggiungere il nome commerciale di un farmaco, “specificando sulla ricetta che esso è non sostituibile“, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta.
“Per esempio può scrivere che il farmaco equivalente deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico. In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta“, spiega il Ministero. Queste disposizioni comunque non riguardano le terapie croniche già in corso. Infatti il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, sia pur di uguale composizione.
Resta ferma la possibilità per il paziente, come già previsto dal decreto “Cresci Italia” dello scorso gennaio (articolo 11 comma 12 del testo convertito dalle Camere), di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.
Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente. “I medici – conclude la nota – conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici. In ogni caso nelle liste pubblicate dall’Aifa i prodotti sono già raggruppati anche per principio attivo“.
Roberta Ragni