Il lockdown diffuso in maniera pur diversificata in tutta Italia sta provocando una serie di disagi a chi aveva già acquistato dei biglietti per assistere a degli spettacoli, o a coloro che avevano magari stipulato un abbonamento per la palestra.
Ebbene, non tutti sanno che in questa particolare situazione è possibile ottenere un rimborso, cercando in tal modo di alleviare almeno parzialmente il fastidio sofferto. Ma come fare?
Come ottenere il rimborso dei biglietti per gli spettacoli
Cominciamo dal caso in cui tu abbia comprato uno o più biglietti per poter assistere a degli spettacoli dal vivo, come ad esempio un evento teatrale o un concerto. Ebbene, con tali spettacoli sostanzialmente sospesi, il decreto Ristorai ha previsto un rimborso con voucher per tutti quegli spettacoli saltati fino a gennaio 2021 a causa delle nuove restrizioni anti-Covid.
Il voucher avrà una validità pari a 18 mesi e dovrà essere richiesto entro 30 giorni. In caso di cancellazione definitiva del concerto o dello spettacolo, ricordiamo, l’organizzatore dovrebbe provvedere immediatamente al rimborso, restituendo agli acquirenti la somma versata.
Come ottenere il rimborso degli abbonamenti a palestre e piscine
Il decreto ha previsto dei rimborsi solo per gli spettacoli dal vivo. Dunque, che cosa accade a chi ha stipulato un abbonamento per la palestra o per la piscina?
In questo caso, vale quanto già deciso a suo tempo, in sede di lockdown primaverile. Le strutture interessate dovrebbero pertanto emettere un voucher al momento della riapertura, per poter coprire i mesi che non sono stati sfruttati. È anche vero che nella prassi viene più frequentemente offerto un semplice prolungamento dell’abbonamento in essere, pari alla durata della sospensione. In alternativa si può richiedere il rimborso dell’abbonamento per i mesi non utilizzati.
Nel caso in cui il gestore della palestra si rifiuti, bisognerà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o un messaggio di posta elettronica certificata mettendo in mora la struttura, e intimando la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. Se entro 10 giorni non si ha alcuna risposta, o si ha una risposta ritenuta insoddisfacente, si può procedere con il ricorso al giudice di pace.